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Decreto contenitori-distributori carburante liquido di categoria C.

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Il Ministero dell’Interno, con Decreto 22 Novembre 2017 avente oggetto “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.”, pubblicato in GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017, ha disciplinato i contenitori-distributori in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio;
  2. limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  3. limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto;
  4. limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente;
  5. consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

In tale decreto viene dato ampio spazio ai criteri di sicurezza da adottare ed in particolare si segnala il punto 3, 4, 5 e 8:

3. Accesso all’area.
3.1. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributori, per esigenze di soccorso.

4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive.
4.1.1 contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente.
A tal fine, il serbatoio può essere:

a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:

a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione;
a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a  garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti;
a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni  meccaniche ed alla corrosione;
a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;

b) a parete singola con:

b.1 parete metallica con protezione anticorrosione;
b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di reazione al fuoco.
Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovrà essere posizionato all’interno di un bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e di idonee caratteristiche meccaniche.

4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se muniti di:

a) dichiarazione di conformità CE per i componenti, ai sensi delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno del 31 luglio 1934;

b) manuale di installazione, uso e manutenzione;

c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante:

c.1 il nome e l’indirizzo del costruttore;
c.2 l’anno di costruzione ed il numero di matricola;
c.3 la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
c.4 la pressione di collaudo del serbatoio;
c.5 gli estremi dell’atto di approvazione.

4.3 I contenitori-distributori devono essere installati esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
4.4 È vietata l’installazione su rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali.
4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10.
4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l’esercizio.
4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato
di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile;
nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale tubo di equilibrio deve sfociare all’esterno, mantenendo le medesime caratteristiche sopra riportate.
4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico.
4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle pareti tale da garantire l’accessibilità per le operazioni di manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una o più aperture  permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere inferiore ad 1/30 di quella in pianta; è consentita la protezione delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di aerazione prevista.

5. Distanze di sicurezza.
5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:

  1. fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: ….. 5  m;
  2. fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ….. 10 m;
  3. linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso l’applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito: ….. 15 m;
  4. proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente  continua: ….. 6 m.

5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all’interno di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso è necessario garantire il  rispetto della distanza di cui al punto 5.1 lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.

5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di protezione di almeno 3 m.

5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.

5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono essere ridotte fino alla metà mediante interposizione di elementi di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni di seguito indicate:

  1. altezza: pari a quella del contenitore-distributore più alto maggiorata di 0,5 m;
  2. lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei contenitori di stributori più vicini a seconda dell’orientamento degli stessi, maggiorata di 0,5 m.

8. Estintori.
8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m 3, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

GA-2 rimane disponibile per qualsiasi chiarimento.